Legge di bilancio 2021: I vantaggi per le imprese
La legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020) pubblicata il 30/12/2020 ha introdotto importanti novità in tema di incentivi all’occupazione. In questo articolo riassumiamo i principali sgravi contributivi concessi alle imprese per le seguenti categorie:
1 – Sgravi contributivi per lavoratori/lavoratrici con meno di 36 anni
2 – Sgravi contributivi per l’assunzione di donne
3 – Decontribuzione Sud – prorogata fino al 2029
L’articolo si basa sui contenuti del webinar organizzato da Direzione Lavoro Group in data 22 Marzo 2021 con relatore il Dott. Enzo Sabia, Direttore del Personale di Direzione Lavoro Group e Consulente per il Lavoro.

Agevolazioni under 36
Requisiti Generali
La legge di bilancio 2021 ha modificato l’articolo 100 e ss della legge di bilancio 2018 che prevedeva già uno sgravio contributivo del 50% per “under 35”, estendendone sia la durata che l’importo dell’incentivo.
La nuova legge prevede uno sgravio pari al 100% dei contributi a carico dell’azienda fino ad un massimo di €6.000,00 annui, esclusi i contributi INAIL.
La durata dell’incentivo è di 36 mesi ma per assunzioni in una sede o unità produttiva ubicate nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi.
Gli sgravi sono previsti nei casi di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022 di giovani che non abbiano ancora compiuto al momento dell’assunzione o della trasformazione i 36 anni. Inoltre i suddetti lavoratori non devono aver avuto in precedenza rapporti di lavoro a tempo indeterminato o di apprendistato concluso con l’acquisizione della qualifica.
Chi sono i datori di lavoro interessati?
I datori di lavoro che possono accedere al suddetto incentivo sono:
- i soggetti imprenditori
- i soggetti non imprenditori, ex art. 2082 CC
- le società private, a totale o parziale partecipazione pubblica
Sono esclusi dall’agevolazione i rapporti di lavoro domestico, agricolo e di apprendistato.
Le caratteristiche dei lavoratori
Sono previsti incentivi per i lavoratori che:
- non abbiano compiuto 36 anni
- non risultino essere stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. A tal fine non sono ostative al beneficio precedenti assunzioni con: contratto intermittente a tempo indeterminato; contratto di lavoro domestico a tempo indeterminato; periodo di apprendistato senza raggiungimento della qualifica e quindi non trasformato in ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Come verificare i precedenti rapporti lavorativi avuti dai lavoratori?
La verifica può essere effettuata con:
- richiesta mod. C/2 storico o altro documento equipollente rilasciato dal competente Centro per l’Impiego
- applicativo INPS – (accesso per aziende e consulenti)
- autocertificazione da richiedere al lavoratore
Quali sono le regole e le limitazioni all’ottenimento degli incentivi?
- Evidenza di regolarità contributiva
- Assenza di violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
- Applicazione dei CCNL (parte economica e normativa) di tutti i livelli
- L’assunzione non deve scaturire da un obbligo preesistente ed è richiesto il rispetto del diritto di precedenza (previsto dall’articolo 24 del decreto legislativo n. 81/2015)
- Evidenza di essere in regola con le norme in materia di collocamento obbligatorio art. 3 della legge n. 68/1999
I datori di lavoro non devono aver effettuato licenziamenti per medesime mansioni, per giustificato motivo oggettivo, nei i 6 mesi precedenti l’assunzione o la trasformazione e non devono operarne nei 9 mesi successivi.

Incentivi assunzioni donne
La legge di bilancio 2021 interviene modificando le agevolazioni contenute nell’art. 4 e seguenti della legge 92/2012 portando al 100% la misura dello sgravio contributivo fino al massimo di €6.000,00 e ad esclusione dei contributi INAIL.
La riduzione contributiva è riconosciuta in caso di assunzione di:
- donne (ma anche uomini) con almeno 50 anni di età e “disoccupati da oltre 12 mesi”
- donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, se residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea individuate dalla “Carta degli aiuti finalità regionale 2014-2020” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna e altre zone del Centro-Nord)
- donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere, superiore al 25% e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi” (riferimento al Decreto interministeriale)
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi”.
È considerata come “priva di impiego regolarmente retribuito” la donna che, nel periodo considerato (6 o 24 mesi):
– non ha svolto attività lavorativa nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato di durata pari o superiore a 6 mesi
– non ha svolto attività lavorativa autonoma (compresa la collaborazione coordinata e continuativa e a progetto) dalla quale derivi un reddito pari o superiore al reddito minimo personale annuale escluso da imposizione fiscale.
La situazione di “priva di impiego regolarmente retribuito” prescinde dall’eventuale stato di disoccupazione. Pertanto, non è necessaria la previa registrazione della donna presso il centro per l’impiego.
Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto rispetto ai 12 mesi precedenti. La durata dell’incentivo è fino a 12 mesi per assunzioni a tempo determinato e 18 mesi per assunzioni a tempo indeterminato o trasformazioni.

Decontribuzione Sud
È previsto l’esonero contributivo parziale in favore dei datori di lavoro del settore privato che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Lo sgravio è pari al:
- 30% dei contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025
- 20% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027
- 10% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029
Per il periodo 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2021, la misura è concessa in conformità al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19″ (C/2020/1863 del 19 marzo 2020), e successive modificazioni, mentre per il periodo successivo (1° luglio 2021 – 31 dicembre 2029) l’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
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