La legge di Bilancio 2021 prevede uno sgravio contributivo al 100%, nel limite d’importo di 6.000 € ad esclusione dei contributi INAIL per le assunzioni di donne lavoratrici prive di un impiego regolarmente retribuito, in condizioni di svantaggio; si tratta di una misura finalizzata a favorire l’inserimento delle donne nel mondo del lavoro e per abbattere le disuguaglianze di genere in termini salariali. La misura rientra in un disegno molto più ampio che vede il supporto di chi, a causa della pandemia, ha subito disagi socio – economici, come le imprese del mezzogiorno e la situazione lavorativa delle donne.
Assunzioni Donne 2021
L’esonero contributivo può essere erogato laddove la situazione della donna sia considerata svantaggiata; nello specifico:
- Donne di 50 anni d’età disoccupate da 12 mesi.
- Donne prive di un impiego da almeno 6 mesi residenti in regioni ammissibili ai fondi strutturali dell’Unione Europea.
- Lavoratrici impiegate in settori caratterizzate da una forte disparità di genere.
- Donne residenti in qualsiasi regione e di qualsiasi età disoccupate da almeno 24 mesi.
- Non ha svolto attività lavorativa nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato di durata pari o superiore a 6 mesi.
- Non ha svolto attività lavorativa autonoma (compresa la collaborazione coordinata e continuativa e a progetto) dalla quale derivi un reddito pari o superiore al reddito minimo personale annuale escluso da imposizione fiscale.
La situazione di svantaggio deve sussistere in data di assunzione e non a quella di proroga a tempo determinato a tempo indeterminato.
Per privo di un impiego regolarmente retribuito si intende che nel periodo considerato (6 o 24 mesi)

Esonero contributivo: A chi spetta
L’esonero contributivo spetta ai titolari privati, anche non imprenditori, ad esclusione di:
- Gli enti pubblici economici;
- Gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici; .
- Gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
- Le ex I PAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;
- Le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- I consorzi di bonifica;
- I consorzi industriali;
- Gli enti morali
- Gli enti ecclesiastici.
Il riconoscimento dell’esonero contributivo è relativo all’incremento occupazionale netto calcolato in base alla differenza tra numeri di lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero di lavoratori in media occupati nei 12 mesi precedenti.
Per ulteriori chiarimenti normativi:
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